Art. 8. Titoli di Preferenza e riserva Hanno preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti; 11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 21) i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, qualora si sia trattato di lavori ove era richiesta la medesima professionalita' oggetto del presente concorso. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio presso Pubbliche Amministrazioni; c) dalla minore eta' del candidato. I candidati che, avendo superato la prova orale, intenderanno far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, previamente indicati nella domanda, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di i 5 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito, la relativa documentazione secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autentica; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ss.mm.ii., che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, corredata dalla fotocopia del proprio documento di identita'; mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero atto di notorieta' (art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000) prodotta, in quest'ultimo caso, insieme alla fotocopia del proprio documento di identita'. Si fa presente che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione di documenti o atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e dalle leggi che regolamentano la materia. Non sono valide altre preferenze gia' indicate da norme pubbliche al di fuori di quelle previste nel presente articolo. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione garantisce 1'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti.