Art. 8. Borse di studio Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito dalla graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice. L'importoannuale della borsa di studio e' di Euro 18.000,00 assoggettabile al contributo previdenziale 1NPS a gestione separata secondo la normativa vigente. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa sara' aumentato del 50% per i periodi trascorsi all'estero, concordati con l'Office of Graduate Studies, per un periodo massimo di sei mesi, nell'arco dei tre anni di corso. La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda seconda volta. I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - verranno attuati in conformita' a quanto verra' deliberato dalla Regione Lombardia.