Art. 8 Valutazione dei titoli Ai titoli presentati dai candidati e' riservato un punteggio non superiore a 30/90 del totale dei punti attribuibili a ciascun candidato. La valutazione dei titoli e' effettuata ex art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 «previa individuazione dei criteri ... omissis ... dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati». Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Sono valutati: il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 9; esperienze professionali giudicate attinenti alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 18; ulteriori titoli accademici, diplomi, attestati di specializzazione e qualificazione: fino ad un massimo di punti 3.