Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    Ai titoli presentati dai candidati e' riservato un punteggio  non
superiore a  30/90  del  totale  dei  punti  attribuibili  a  ciascun
candidato. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata ex art.  8,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994  «previa  individuazione  dei
criteri ... omissis ... dopo le prove scritte e prima che si  proceda
alla correzione dei relativi elaborati». 
    Il risultato della valutazione dei titoli deve essere  reso  noto
agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 
    Sono valutati: 
      il titolo di  studio  (con  riferimento  alla  votazione  o  al
giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 9; 
      esperienze professionali giudicate attinenti alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 18; 
      ulteriori   titoli   accademici,    diplomi,    attestati    di
specializzazione e qualificazione: fino ad un massimo di punti 3.