Art. 9. Nomina in ruolo La nomina in ruolo e' disposta con decreto del rettore e decorre dal primo novembre successivo alla data di emanazione di tale decreto. Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Dopo tre anni di effettivo servizio dall'immissione in ruolo il vincitore sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la conferma da parte di una commissione nazionale, secondo le norme vigenti. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta'. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore sara' confermato nel ruolo con diritto al relativo trattamento economico. Nel caso l'attivita' del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo potra' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.