Art. 9. Transito nei ruoli speciali 1. Gli ufficiali idonei che nelle rispettive graduatorie di merito, distinte per grado, dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), siano compresi nel numero dei posti previsti, dichiarati vincitori, saranno transitati, con il grado rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, rispettivamente: nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio permanente effettivo, quelli del concorso di cui alla lettera a); nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio permanente effettivo, quelli di cui alla lettera b). 2. Il transito nei gradi dei predetti ruoli speciali sara' disposto con decreto dirigenziale subordinatamente all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di partecipazione ai concorsi previsti dal precedente art. 2 del presente decreto. 3. La direzione generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 39, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), all'atto del transito sara' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni, salvo che per i tenenti ed i maggiori del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), per i quali la detrazione sara', rispettivamente, di due e quattro anni. 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno iscritti in ruolo con l'anzianita' di grado rideterminata come indicato nel precedente comma 3 ed, a parita' di anzianita' di grado rideterminata secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale anzianita' di grado assoluta.