Art. 9.

                   Contratto individuale di lavoro

    I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito
saranno  invitati  a  stipulare,  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti, il contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato,
che  dovra'  tener  conto  delle  disposizioni  previste  dal decreto
legislativo  n. 165/1999  e che avra' decorrenza giuridica dalla data
di effettiva immissione in servizio nella nuova qualifica funzionale.
    Il  certificato  attestante  l'idoneita' fisica al nuovo impiego,
nonche'  la documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza
indicati  nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
consegnati  all'ufficio  del  personale  dell'A.I.M.A.,  su richiesta
dell'amministrazione  effettuata  almeno  trenta  giorni  prima della
stipula del suddetto contratto.
    Il  certificato  medico,  di  data  non  anteriore a sei mesi dal
termine  fissato  nella  richiesta  di  presentazione  dei documenti,
rilasciato  da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio  o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
deve  attestare  che  il candidato sia fisicamente idoneo al servizio
continuativo  ed  incondizionato  all'impiego al quale il concorso si
riferisce.
    Nel  certificato,  completo  dei  dati anagrafici, debbono essere
precisati   gli   estremi  dell'attestato  comprovante  gli  eseguiti
accertamenti  sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio
1956,  n. 837,  ed  effettuati  presso  un  istituto o un laboratorio
autorizzato.
    Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il   certificato   deve  farne  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione   stessa   non   sia  tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
    Qualora  il  candidato  sia  invalido, il certificato medico deve
essere   rilasciato   esclusivamente  dalla  A.S.L.  di  appartenenza
dell'aspirante  e  contenere,  oltre  all'attestazione  che  e' stato
eseguito   il  prescritto  accertamento  sierologico  ed  una  esatta
descrizione  della  natura  e  del  grado di invalidita', nonche' una
descrizione   delle   condizioni   attuali  risultanti  da  un  esame
obiettivo,  anche  la  dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita'  lavorativa  e  che  egli,  per la natura ed il grado della
menomazione,  non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita'
dei  compagni  di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre,
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni
da svolgere.
    La  capacita'  lavorativa  dei candidati portatori di handicap e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
    Nel  caso in cui alcuna della predetta documentazione sia gia' in
possesso    dell'A.I.M.A.,   i   candidati   sono   esonerati   dalla
presentazione  della  medesima,  a  condizione  che,  entro lo stesso
termine,  indichino,  con  formale comunicazione, l'ufficio presso il
quale i documenti sono stati consegnati.
    La  mancata  stipula  del  contratto individuale di lavoro, senza
giustificato  motivo,  nel  giorno indicato, implica la decadenza dal
diritto   all'inquadramento  nella  nuova  qualifica  funzionale,  da
dichiararsi con apposito provvedimento dell'amministrazione.