Art. 9. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame, nonche' nella valutazione dei titoli. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.