Art. 9. Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' due distinte graduatorie finali di merito degli idonei alla prova di cui al precedente art. 7: a) degli appuntati scelti; b) degli appuntati, dei carabinieri scelti e dei carabinieri, sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente nell'esame scritto, maggiorati del punteggio attribuito per i titoli di cui al precedente art. 8. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo, inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio, verranno inseriti preliminarmente nelle graduatorie di competenza, fino ad esaurimento dei posti loro riservati dal precedente art. 1, comma 1. Successivamente verranno inseriti nelle rispettive graduatorie i rimanenti idonei. 2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'. 3. I posti rimasti eventualmente scoperti in una categoria saranno devoluti, in ordine di graduatoria, ai concorrenti idonei risultati esuberanti nell'altra, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti, ferma restando la riserva di cui al precedente comma 1. 4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del direttore generale. 5. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a cura del centro nazionale di selezione e reclutamento. 6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie fino al completamento delle aliquote di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il sesto corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.