Art. 9. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai candidati medesimi, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza, a parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma precedente. Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito. La graduatoria di merito sara', poi, pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'istituto universitario orientale. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.