Art. 9.
    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La  prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca,
o  tutore,  ha  comunicato  che  il  titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono  erogate anticipatamente, salvo che il
responsabile  della  ricerca  o  tutore,  non  comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che,  una volta iniziata la ricerca e siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa, sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto d'accertamento della somma da restituire.