Art. 9.


                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del  numero  di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica  dei  concorrenti  determinata  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9 giugno  1997,  n. 116 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    L'importo della borsa di studio, a decorrere dall'anno accademico
2000/2001,  e' pari a L. 20.450.000 (euro 10561,54) ed e' comprensivo
dei   contributi   previdenziali  a  carico  del  dottorando  fissati
dall'art. 2, comma 26 e seguenti della legge n. 335/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge  n. 476/1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali  posticipate,  previa attestazione di frequenza rilasciata
dal  coordinatore del relativo corso di dottorato di ricerca. Ai fini
della   fruizione   della   borsa   il  limite  reddituale  personale
complessivo  annuo  e' fissato in L. 15.000.000 lordi (euro 7746,85).
Detto  limite  va  riferito all'anno solare di erogazione della borsa
stessa.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca,  anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.