Art. 9.

        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

    Al  termine  della  procedura  concorsuale il rettore con proprio
provvedimento   approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la  relativa
graduatoria di merito.
    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nelle
prove   di  esame,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  sara' data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
    Il  decreto  di approvazione degli atti e la relativa graduatoria
sara'  affissa  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Bari.
    La  graduatoria  di  merito  avra'  una  validita'  di due anni a
decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
    Il  decreto  di  approvazione  degli  atti  sara'  pubblicato nel
bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.