Art. 9. I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal collegio dei docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono presentare al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. In ottemperanza al comma 8, dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ai dottorandi e' consentita, previo consenso e previa delibera del collegio dei docenti interessato, una limitata attivita' didattica a titolo gratuito. Tale collaborazione didattica non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale come assistenti in formazione. Alla fine di ciascun anno il collegio docenti con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non e' soggetto a recupero. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.