Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare con l'Universita' di Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita'. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro e' formalmente notificata all'interessato. Al personale assunto a tempo indeterminato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita' della categoria D posizione economica D1 (stipendio mensile piu' I.I.S Euro 1.471,96 al lordo). Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio. All'atto dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari nel rispetto delle normative vigenti. Si precisa che l'assunzione avra' luogo compatibilmente alle condizioni e ai limiti alla facolta' di assunzione delle pubbliche amministrazioni introdotti dalle disposizioni dell'art. 34 della legge finanziaria 2002.