Art. 9.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Il  candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare con
l'Universita'  di  Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato   ai   sensi   dell'art. 16  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  Universita'.  La determinazione
dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro e' formalmente
notificata all'interessato.
    Al   personale  assunto  a  tempo  indeterminato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  dei  dipendenti del comparto Universita' della
categoria  D  posizione  economica  D1  (stipendio mensile piu' I.I.S
Euro 1.471,96 al lordo).
    Il  periodo di prova ha la durata di 3 mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente s'intende confermato in servizio.
    All'atto  dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari
nel rispetto delle normative vigenti.
    Si  precisa  che  l'assunzione  avra'  luogo compatibilmente alle
condizioni  e  ai  limiti alla facolta' di assunzione delle pubbliche
amministrazioni  introdotti  dalle  disposizioni  dell'art. 34  della
legge finanziaria 2002.