Art. 9. Prove di esame Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale come da programma allegato al presente decreto. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 7/10. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli. A parita' di punteggio valgono le norme vigenti in materia.