Art. 9.

                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno in una prova scritta ed una prova orale
come da programma allegato al presente decreto.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
verra'  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella
prova  scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra'
dato  ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.
    La  prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 7/10.
    Le  prove  orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
    A parita' di punteggio valgono le norme vigenti in materia.