Art. 9. Contributi per l'accesso e la frequenza Il contributo per l'accesso e la frequenza dovuto per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca a seconda delle condizioni economiche possedute dallo studente nell'anno solare 2002, e' individuato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalita' previste dalla delberazione del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2003: Fascia C compresa tra euro 14.000,01 e euro 16.800,00 Per redditi inferiori alla fascia C il contributo per l'accesso e la frequenza e' fissato in euro 1.033,00. Per redditi superiori alla fascia C il contributo per l'accesso e la frequenza e' fissato in euro 1.550,00. Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite sui seguenti finanziamenti: fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210; fondi dell'Universita' di Bergamo; fondi delle Universita' consorziate. Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di ricerca. Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente indicato. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio pari a euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della regione Lombardia.