Art. 9. Obblighi e diritti dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione. I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti. Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita. Il collegio dei docenti, su proposta del consiglio della facolta' interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita' didattica che non comprometta pero' l'attivita' di formazione alla ricerca.