Art. 9. Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio Il vincitore della procedura concorsuale pubblica e' assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifico ed elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'I.N.A.F con funzioni di Sistem manager presso l'Osservatorio astronomico di Brera, sede di Milano. Lo stesso vincitore sara' invitato a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il certificato medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego di cui al presente bando. La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, comportera' la risoluzione del rapporto d'impiego a far data dalla stipula del contratto individuale d'impiego. Il certificato medico, di data non anteriore a sei mesi dal termine fissato nella richiesta di presentazione dei documenti, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve attestare che il candidato sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori devono altresi' presentare copia integrale dello stato matricolare e produrre apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, del possesso dei requisiti di ammissione indicati all'art. 2, dell'assenza di incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, oppure presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. L'amministrazione provvede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi della normativa richiamata. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto da tale normativa in materia di sanzioni penali per false dichiarazioni. Scaduto il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo e fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non puo' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il candidato stesso e' dichiarato rinunciatario. E' previsto un periodo di prova della durata di tre mesi che non puo' essere prorogato o rinnovato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto universita'. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.