Art. 9. Riservatezza dei dati Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area delle politiche del personale, per le finalita' di gestione del concorso in oggetto e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita' interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile dell'area delle politiche del personale. Il presente provvedimento verra' inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Udine, 2 ottobre 2003 Il rettore: Honsell