Art. 9. Borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo annuo della borsa di studio, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e' comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo e' fissato in Euro 12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di erogazione della borsa stessa. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso di dottorato. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.