Art. 9. I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite posta, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di affissione all'albo dell'ufficio dottorati della graduatoria finale del concorso, la sottoelencata documentazione: a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato in bollo da Euro 10,33 su modulo fornito dall'ufficio dottorati; b) fotocopia di un documento di identita' non scaduto; c) ricevuta del versamento previsto dal successivo art. 10. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato o di perfezionamento per tutta la durata del corso suindicato; b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; c) di non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di studio per un corso di dottorato; d) di impegnarsi a richiedere, qualora si renda necessario, al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso (Si rammenta che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza). Qualora divenga assegnatario della borsa di studio il vincitore dichiara: a) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; b) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo pari o inferiore a Euro 7.746,85 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di reddito; c) di impegnarsi a restituire la mensilita' (o le mensilita) di borsa di studio percepita/e nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini indicati nel presente articolo saranno considerati rinunciatari ed al loro posto saranno convocati gli altri aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria.