Art. 9.
             Commissioni per il conseguimento del titolo
    Il  rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame
finale dei dottorati.
    Tali  commissioni  sono  composte ciascuna da tre docenti, scelti
tra  una  rosa  di  nove nominativi designati da ciascun collegio dei
docenti,  appartenenti  ai  settori  scientifico-disciplinari  cui si
riferisce  il dottorato di ricerca e non appartenenti al collegio dei
docenti, individuati come indicato nei commi seguenti.
    Almeno  due  componenti  devono  appartenere a universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato.
    Le  commissioni  possono  essere  integrate  da  non  piu' di due
esperti  appartenenti  a  strutture  di  ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
    Il  collegio  dei  docenti  del  dottorato designa i nove docenti
sulla  base  delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti
delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti
ai settori scientifico-disciplinari dei relativi curricula.
    Il  collegio  dei  docenti  propone,  tramite  il coordinatore, i
nominativi  dei  nove  docenti  entro  l'ultimo  giorno  del mese che
precede la fine del corso del dottorato.
    Sulla  base  del  lavoro  di  tesi,  precedentemente analizzato e
valutato  dai  componenti  della  commissione,  questa  redigera'  un
verbale comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata
dal  candidato  e  sul  colloquio; le proposte di rilascio del titolo
sono assunte a maggioranza.
    Il   rettore   nomina   le   commissioni  esaminatrici  entro  il
sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di dottorato.
    Le  commissioni  devono completare, a pena di decadenza, i propri
lavori  entro  novanta  giorni  dalla  data  del decreto rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i
suoi  lavori  decade  e  il  rettore  nomina  una  nuova commissione,
escludendo i componenti decaduti.