Art. 9.

                    Adempimenti per la fruizione

    1.  Gli  assegnatari  devono  comunicare  all'ISVAP  il  Paese  e
l'universita'  prescelti  per  il corso di perfezionamento tra quelli
indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e sono tenuti a
seguire  il  corso  di  studi prescelto nel paese e nella universita'
specificati    nella    comunicazione.   Eccezionali   deroghe   sono
preventivamente  autorizzate  dall'ISVAP  in  presenza  di  validi  e
documentati  motivi tra i quali, in particolare, la non ammissione da
parte dell'universita' prescelta.