Art. 9. Adempimenti per la fruizione 1. Gli assegnatari devono comunicare all'ISVAP il Paese e l'universita' prescelti per il corso di perfezionamento tra quelli indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e sono tenuti a seguire il corso di studi prescelto nel paese e nella universita' specificati nella comunicazione. Eccezionali deroghe sono preventivamente autorizzate dall'ISVAP in presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in particolare, la non ammissione da parte dell'universita' prescelta.