Art. 9.
                      Accertamento attitudinale
    1.  L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata, dalla
Commissione  di  cui  al  precedente  art. 5,  comma  1,  lettera d),
attraverso  lo  svolgimento  di  una serie di prove intellettive, che
daranno  luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio  e  di  prove  di
personalita'   integrate  da  colloqui  individuali,  allo  scopo  di
valutare  le  qualita'  attitudinali e caratteriologiche dei medesimi
agli  effetti  del  loro efficace e proficuo inserimento nella vita e
nelle attivita' della Scuola navale militare.
    Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
      a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera affettiva in modo autonomo, livelli di autostima,
capacita'  relazionali  e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli
altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;
      c) Area   della   produttivita':   livelli   di  attivita',  di
rendimento,  di  iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress,
senso di autoefficacia;
      d) Area  motivazionale:  bisogni  ed  aspettative connessi allo
specifico  contesto,  livello  di  partecipazione  all'assunzione  di
ruolo,  flessibilita'  adattativa,  disponibilita'  a  sviluppare  le
proprie competenze nell'ambito nel processo formativo.
    2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli  interessati  a  cura  della  Commissione al termine della prova
stessa.  I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 5/10
saranno esclusi dal prosieguo del concorso.
    3.  Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti   alle   prove   di  personalita'  integrate  da  colloqui
individuali, di cui al precedente comma 1.
    4.  Il  giudizio di «idoneita» o di «non idoneita» espresso dalla
Commissione  al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere
comunicato  seduta  stante,  per  iscritto,  agli  interessati  ed e'
definitivo.
    Al/ai  soggetto/i  che esercita/esercitano la potesta' sul minore
sara'  comunicata,  per iscritto, esauriente motivazione del giudizio
di  non  idoneita'  espresso  nei  confronti dei candidati al termine
delle prove di personalita'.
    5.  L'idoneita'  conseguita  nell'accertamento  attitudinale  non
dara'  luogo  ad  attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
    6.  I  verbali  dell'accertamento  di  cui  al  presente articolo
dovranno  essere  inviati, a mezzo corriere, a cura della Commissione
per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  -  1ª  Sezione - via XX settembre 123/A e al
Comando  della  Scuola  navale  militare  «Francesco Morosini», viale
Piave  30/A  - 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno
dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
    7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di Selezione
della  Marina militare di Ancona i giovani potranno essere sottoposti
a  prova  vestiario.  Quanto sopra indipendentemente dall'esito degli
accertamenti.