Art. 9. Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. All'atto dell'assunzione in servizio il vincitore del concorso e' tenuto a comprovare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. L'idoneita' fisica all'impiego sara' accertata dal medico competente dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca. Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi e non potra' essere prorogato o rinnovato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto Universita'. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. E' fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.