Art. 9. Colloquio Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti da essi riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio - anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l'Istituto - dovra' accertare: la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte; la qualita' e l'ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando; la capacita' e l'attitudine del candidato a orientare la propria attivita' sulle problematiche del settore in cui dovra' operare; la conoscenza parlata e scritta della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate all'art. 2, lettera h), del presente bando, e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione europea; la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. L'esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 28/40. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.