Art. 9.

                              Colloquio

    Sono  ammessi  a  sostenere  il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso;  contestualmente sara' data comunicazione dei voti
da  essi  riportati  in  ciascuna  delle  due  prove  scritte e nella
valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  -  anche  attraverso  la  discussione  dei  titoli
presentati   e  con  particolare  riferimento  a  quelli  di  maggior
interesse per l'Istituto - dovra' accertare:
      la conoscenza degli argomenti oggetto delle prove scritte;
      la  qualita'  e  l'ampiezza  della formazione culturale e delle
esperienze professionali possedute in relazione alle tematiche di cui
all'art. 1, comma 2 del presente bando;
      la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  a  orientare la
propria  attivita'  sulle  problematiche  del  settore  in cui dovra'
operare;
      la  conoscenza  parlata e scritta della lingua straniera scelta
dal  candidato  tra  quelle  indicate  all'art.  2,  lettera  h), del
presente  bando, e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad
altro Stato dell'Unione europea;
      la   conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    L'esame  non  si  intendera'  superato  se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 28/40.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.