Art. 9. Frequenza e obblighi dei dottorandi Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di frequenza presso almeno una delle Universita' consorziate secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti. Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei docenti. Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell'ambito dell'attivita' di ricerca universitaria, si applichera' il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.