Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
    Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a  tempo  pieno  i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio  e  di  ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un
periodo  di frequenza presso almeno una delle Universita' consorziate
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
    Gli  iscritti  possono  essere  impegnati in attivita' didattiche
sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva  o  ulteriori  gravi  e  documentati motivi), il dottorando puo'
richiedere  la  sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente
interruzione  dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo
di formazione.
    Sulla  sospensione  si  pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
    Nel  caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorativa
(professionale,  dipendente,  di  consulenza),  la  valutazione della
compatibilita'  con  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti per la
formazione  di  dottore  di  ricerca  e'  demandata  caso per caso al
collegio dei docenti.
    In  caso  di  invenzione  effettuata  dal  dottorando nell'ambito
dell'attivita'   di   ricerca   universitaria,   si   applichera'  il
Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.