Art. 9.

                           Borse di studio

    Ciascun  dottorato  e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai  corsi  che  sono  conferite ai candidati collocati ai primi posti
delle  relative  graduatorie  e  fino  a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, «Uniformita' di trattamento sul
diritto  agli  studi  universitari  ai  sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre  1991  n. 390» e del decreto ministeriale 18 giugno 2004 e
successive modifiche.
    Per  i  periodi  di  studio  all'estero  l'importo della borsa e'
aumentato  nella  misura  non inferiore del 50%. Il periodo di studio
all'estero non puo' essere superiore ad un anno.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995,  n. 335  e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di  studio  per  la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia  fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4 della legge
13 agosto 1984, n. 476.
    Le  borse  di  studio finanziate dal Ministero dell'universita' e
della  ricerca  -  decreto  direttoriale  «Progetto Giovani 2005» del
29 maggio   2006,   con   fondi  previsti  dal  decreto  ministeriale
23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto 2004 n. 263
e  dal  decreto  ministeriale  3 novembre  2005  n. 492 «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e le
borse   finanziate  dall'INAF  e  dal  CNISM  verranno  assegnate  ai
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito  e  sono
vincolate  ad  una  specifica  area  di ricerca. Pertanto, qualora il
primo  candidato  in  graduatoria  rinunci  a svolgere l'attivita' di
ricerca   relativa   all'area   finanziata,  verra'  interpellato  il
candidato successivo sino a completa escussione della graduatoria.