Art. 9. Borse di studio Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza ai corsi che sono conferite ai candidati collocati ai primi posti delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di borse disponibili. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390» e del decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modifiche. Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e' aumentato nella misura non inferiore del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo' essere superiore ad un anno. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Le borse di studio finanziate dal Ministero dell'universita' e della ricerca - decreto direttoriale «Progetto Giovani 2005» del 29 maggio 2006, con fondi previsti dal decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto 2004 n. 263 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e le borse finanziate dall'INAF e dal CNISM verranno assegnate ai candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito e sono vincolate ad una specifica area di ricerca. Pertanto, qualora il primo candidato in graduatoria rinunci a svolgere l'attivita' di ricerca relativa all'area finanziata, verra' interpellato il candidato successivo sino a completa escussione della graduatoria.