Art. 9.

                           Borse di studio

    Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera   a)  della  legge  3  agosto  1998,  n.  315,  e  successive
modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.