Art. 9. Conservazione dei bozzetti I bozzetti non prescelti dalla commissione esaminatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'amministrazione declinera' ogni responsabilita' al riguardo, non potra' essere ritenuta responsabile della loro conservazione e custodia, ne' sara' tenuta, in alcun modo, al risarcimento per eventuali danni o rimborso spese in caso di perdita o deterioramento. Il bozzetto prescelto rimarra' di proprieta' dell'amministrazione.