Art. 9.

                     Conservazione dei bozzetti

    I   bozzetti   non   prescelti   dalla  commissione  esaminatrice
rimarranno  di  proprieta'  dei  rispettivi  autori e dovranno essere
ritirati  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla pubblicazione
dell'esito  del  concorso.  Trascorso  tale termine l'amministrazione
declinera'  ogni  responsabilita'  al  riguardo,  non  potra'  essere
ritenuta  responsabile della loro conservazione e custodia, ne' sara'
tenuta, in alcun modo, al risarcimento per eventuali danni o rimborso
spese  in  caso  di  perdita  o deterioramento. Il bozzetto prescelto
rimarra' di proprieta' dell'amministrazione.