Art. 9. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia. Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore prevista da disposizioni di legge, e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.