Art. 9. Riserva di posto e titoli di preferenza Sara' applicata la riserva dei posti messi a concorso di cui all'art. 1. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. I candidati che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza e preferenza, dovranno allegare alla domanda di partecipazione le relative attestazioni redatte nella prescritta forma. I candidati che hanno superato le prove d'esame, potranno fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto a una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.