Art. 9. Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a). 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.