Art. 9.
                       Esclusione dal concorso
   1.  Con  determinazione  motivata  del  Comandante  Generale della
Guardia  di  finanza  o  dell'autorita'  dal  medesimo delegata, puo'
essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 199, l'esclusione dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
   2.  Le  proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro  30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo
2,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.