Art. 9.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
   Al termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza  della  riserva  prevista  dall'art. 1 del presente
bando e, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente
art. 8.
   La   graduatoria   di   merito   e'  approvata  con  provvedimento
dell'amministrazione  ed  e' immediatamente efficace; ha la durata di
anni  tre dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  dell'Alma  Mater  Studiorum  -  Universita' di
Bologna.
   Di  tale  pubblicazione  sara'  data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.