Art. 9. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi durata quadriennale, sono assegnate ai vincitori e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 10 del presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. L'importo minimo annuale della borsa di studio, determinato dal D.M. 18 giugno 2008, e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri previdenziali). Per il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un incremento della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale della borsa (€ 13.638,47 ) calcolato in relazione e in proporzione alla durata del soggiorno all'estero, che comunque non puo' essere complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso. Nel caso di borsa di importo superiore al minimo ministeriale, l'incremento per il periodo all'estero sara' ridotto di un importo pari alla differenza fra borsa percepita e importo della borsa ministeriale. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.