Art. 9 Accertamenti sanitari 1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate: a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) il 9 e 10 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e l'11 e 12 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica ed essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, conforme all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la visita; b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) certificato conforme all'Allegato C1, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metamfetamina, MDMA e metadone; 4) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre 60 giorni; 5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite; c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): 1) certificato conforme all'Allegato C2, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; 3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; 4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi; 5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)). La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne che per la copia delle cartelle cliniche e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformita' della stessa determinera' l'esclusione del concorrente dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua conseguente esclusione dal concorso. 3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, a pena di esclusione: a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell'idoneita' sanitaria quali Allievi delle Scuole Militari: a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico; 4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici; b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica; 2) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 3) gli esami di cui al sottostante elenco: emocromo completo; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; 4) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): 1) visita psichiatrica; 2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 3) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 4) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 5) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)). 5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'Ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con istanza conforme all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- delle "note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti); c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma; d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool; f) privi di tatuaggi: sulle parti del corpo visibili con l'uniforme di servizio estiva (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)); su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)); sulle parti del corpo visibili con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile), compresa quella ginnica, e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); g) esenti da imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso presso le Scuole Militari in qualita' di Allievo (per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a). 8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi interventi di laserterapia correttiva, con sola tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con integrita' del fondo oculare. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la verifica alle matassine colorate; 2) udito normale, valutato con esame audiometrico; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza Armata. L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente. c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai singoli organi e apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive integrazioni. 9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8. 10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate: a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), potranno produrre, seduta stante, una specifica istanza di revisione (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore). I predetti candidati dovranno inviare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita', nonche' di un proprio documento d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti sanitari dovranno inviare, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera c), la predetta istanza di revisione improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari con, in allegato, la documentazione sopra indicata. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati o con modalita' diverse da quelle di cui al precedente periodo. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara' espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6). Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.