Art. 9 
 
 
    Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  quattro  temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 
      1) diritto privato; 
      2) diritto amministrativo; 
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    Ai fini della valutazione delle prove  scritte  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con l'indicazione del  voto  riportato  in
ciascuna  delle  prove  scritte  ed  il  punteggio  riportato   nella
valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello
in cui devono sostenere la prova orale. 
    La prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    Nella prova orale  i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    La valutazione complessiva e' costituita dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.