Art. 9 Tirocinio 1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura territoriale della formazione decentrata, sentito il Procuratore della Repubblica, curera' che i vice procuratori onorari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, individuera' per ciascun settore un magistrato di riferimento. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali cui partecipano pubblici ministeri professionali. 3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono, in una relazione, una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nell'ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. 6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.