Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
e relative graduatorie
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la
commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6,
lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di
merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto
superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5;
5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4;
c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio
(si evidenzia che i brevetti conseguiti in occasione dello
svolgimento di precedente servizio militare potranno essere valutati
solo se riconosciuti in ambito civile):
1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e
piscina: punti 2;
2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3;
d) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
e) patente nautica:
1) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro 12
miglia costiere: punti 2;
2) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto
1): punti 3;
3) categoria B, per condotta di navi da diporto, non cumulabile
con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 4;
f) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1,
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,25;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75;
5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2;
g) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui alla
precedente lettera c):
1) allievo istruttore: punti 1;
2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 1): punti 2;
h) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere c) e
g): punti 3;
i) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione
italiana vela: punti 2;
j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5;
k) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
Codice della navigazione: punti 1.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.