Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 5; 5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio (si evidenzia che i brevetti conseguiti in occasione dello svolgimento di precedente servizio militare potranno essere valutati solo se riconosciuti in ambito civile): 1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e piscina: punti 2; 2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; d) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO: 1) primo livello: punti 1; 2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5; 3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2; 4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3; e) patente nautica: 1) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia costiere: punti 2; 2) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; 3) categoria B, per condotta di navi da diporto, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 4; f) patente di guida civile: 1) categoria B: punti 1, 2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,25; 3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75; 5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2; g) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera c): 1) allievo istruttore: punti 1; 2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; h) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere c) e g): punti 3; i) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela: punti 2; j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5; k) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del Codice della navigazione: punti 1. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.