Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dalla prima decade di febbraio 2017, saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito: www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.