Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Le Commissioni di cui all'art. 6  e  7  compilano  le  rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e a  eventuali  titoli  di  riserva  o
preferenza - compresi i titoli di  riserva  di  cui  all'art.  2  del
presente bando - rilevanti per la Banca  d'Italia,  dichiarati  nella
domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  tre  anni
dalle date di approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.