Art. 9 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  «O»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le
ulteriori prescrizioni che saranno indicate in apposito provvedimento
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, concernenti  anche
i comportamenti da tenere, a pena di  esclusione,  nelle  ipotesi  di
infortuni  o  di  indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  lo
svolgimento  degli   esercizi.   Detto   provvedimento   sara'   reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove  sara'  considerato  rinunciatario  e  percio'
escluso dal  concorso,  quali  siano  le  ragioni  dell'assenza,  ivi
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: 
      interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi  abbiano
chiesto di partecipare; 
      che - in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate - non siano in possesso, alla data di  convocazione,  dei
certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g)
e comma 2, lettera a). 
    A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato  svolgimento  delle  prove,  avverra'  a  mezzo
e-mail inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio  di  idoneita'.  Il  mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti sanitari e la sua esclusione dal concorso. Ai  risultati
conseguiti negli esercizi obbligatori  e,  se  sostenuti,  in  quelli
facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio  incrementale
fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo le  modalita'
indicate nel citato allegato «O»,  utile  ai  fini  della  formazione
delle graduatorie di cui all'art. 13.