Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 10 luglio 2017, si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato «O», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le ulteriori prescrizioni che saranno indicate in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, concernenti anche i comportamenti da tenere, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati dovranno: presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; produrre i documenti indicati nell'art. 8. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario e percio' escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, ivi comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi abbiano chiesto di partecipare; che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate - non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a). A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione necessaria al conseguimento del giudizio di idoneita'. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti sanitari e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo le modalita' indicate nel citato allegato «O», utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.