Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'art.  8  sono
ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul  sito
internet del Ministero, a sostenere la prova orale. 
    2. La prova orale consiste in: 
    a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art.  10,  comma
2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale
del candidato sulle medesime e  sulla  verifica  della  capacita'  di
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; 
    b) una verifica della conoscenza degli  strumenti  informatici  e
delle tecnologie della comunicazione normalmente  in  uso  presso  le
istituzioni scolastiche; 
    c) una verifica  della  conoscenza  della  lingua  prescelta  dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del
CEF, attraverso la lettura e traduzione  di  un  testo  scelto  dalla
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 
    3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  2  sono
predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del  concorso.
La Commissione e le sottocommissioni scelgono  altresi'  i  testi  da
leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. 
    4. Al colloquio sulle  materie  d'esame,  all'accertamento  della
conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta dal  candidato,  nell'ambito  della  prova
orale, la Commissione  del  concorso  attribuisce  un  punteggio  nel
limite  massimo  rispettivamente  di  82,  6  e  12.   Il   punteggio
complessivo della prova  orale  e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti  al   colloquio   e   nell'accertamento   della   conoscenza
dell'informatica e della lingua.  La  prova  orale  e'  superata  dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o  superiore  a
70 punti. 
    5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1,  lettera
c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata
la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima
dell'inizio della prova stessa. 
    6. La  Commissione  e  le  Sottocommissioni  esaminatrici,  prima
dell'inizio della prova orale, determinano  i  quesiti  da  porre  ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.  Tali  quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    7. Con avviso da pubblicarsi sul  sito  internet  del  Ministero,
almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota
la sede, la data e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    8. I candidati ammessi alla prova orale  ricevono  comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nella prova scritta. 
    9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.