Art. 9 Prove d'esame 1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte che vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2. 4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 5. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); b) contabilita' di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato; d) geografia politica ed economica. Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta d'esame orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame. 7. I programmi di esame sono pubblicati nell'Allegato 2 al presente bando.