Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  la  commissione,
dopo aver corretto in  forma  anonima  gli  elaborati,  procedera'  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a) per attivita' professionale documentata svolta  presso  Enti
Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30  punti  per  un
massimo di punti 2/30; 
      b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle  Forze
Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato  per  un  periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30; 
      c) per il possesso dei seguenti titoli accademici posseduti  in
aggiunta al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso: un massimo di punti 6 cosi' ripartiti: 
        1) per i soli posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere c)  e
d): laurea specialistica/magistrale in Ingegneria informatica (LM-32)
o in Ingegneria elettronica (LM-29): punti 3/30; 
        2) per il posto di  cui  all'art  1,  comma  1,  lettera  b),
diploma di specializzazione (DS): punti 2/30; 
        3) per i posti di cui all'art 1, comma 1, lettere a), b),  c)
e d) altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30; 
        4) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; 
        5) master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30.