Art. 9 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della  prova  orale,  che  non  prevede  un
punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a  disposizione  un
punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 
    2. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova orale, della capacita' di comprensione  e  conversazione  nella
lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei  40
punti disponibili. 
    3. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova  orale,  delle  competenze   nell'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   o   nelle   tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni  scolastiche,  un  punteggio
massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 
    4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali  un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata  tabella  A  al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.