Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o  laddove  previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il  candidato  che  ha
sostenuto la prova  orale  presenta  al  dirigente  preposto  all'USR
competente i titoli dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.  La
presentazione deve essere  effettuata  entro  e  non  oltre  quindici
giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.