Art. 9 
 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a  pena  di
decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il  candidato
sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
5  aprile  2006,  n.  160.  Il  candidato  puo'  scegliere,  per   la
trasmissione  o  il  deposito  dei  documenti,  una  delle  modalita'
indicate nel successivo art.  15,  fermo  restando  il  rispetto  del
termine di decadenza suindicato.