Art. 9 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c) sommando tra loro
i punteggi  dei  titoli  di  merito  riportati  nell'allegato  A  del
presente bando e secondo i criteri in esso specificati. 
    2. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.