Art. 9 
 
 
  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente bando. In caso
di  parita'  di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 relativamente ai titoli di  preferenza  gia'  dichiarati
nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda. 
    2. Non saranno presi in considerazione titoli di  preferenza  non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Verificata la regolarita'  del  procedimento  concorsuale  con
determina del direttore generale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  saranno  dichiarati   i
vincitori del concorso. 
    4. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata  sul  sito
internet dell'Agenzia all'indirizzo  www.agenziafarmaco.gov.it  -  Di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data di pubblicazione  di  tale  avviso  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative. 
    5. I posti messi a  concorso  che  si  renderanno  disponibili  a
qualunque titolo potranno essere  conferiti  ai  candidati  utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.